Recapito in Ticino 

SOS Villaggi dei Bambini

Via San Gottardo 102
6828 Balerna
Tel. 091 683 01 51

Conto per le offerte 

Fondazione SOS
Villaggi dei Bambini Svizzera

3097 Liebefeld
IBAN: CH20 0900 0000 3003 1935 2 Swift/BIC: POFICHBEXXX
CP 30-31935-2

Come posso garantire un futuro ai bambini 

Supponiamo che Lei consideri l’eventualità di prendere in considerazione SOS Villaggi dei Bambini nel Suo testamento. Qui di seguito Le diamo informazioni sulle possibilità che esistono per farlo. Siamo a Sua disposizione per un colloquio senza alcun impegno da parte Sua.

La successione secondo il Codice civile

Chiunque abbia raggiunto i 18 anni di età e sia capace d’intendere e volere è libero di decidere a chi destinare i suoi beni alla propria morte, rispettando tuttavia determinati vincoli imposti dalla legge.

Se la persona deceduta non ha espresso nessuna volontà a questo proposito, il Codice civile svizzero (CC) disciplina che: metà dell’eredità va ai figli e al coniuge ancora in vita. In mancanza di un coniuge vivente e di discendenti diretti, ereditano i genitori nella misura di metà ciascuno. In caso di premorienza di questi ultimi, la loro parte passa ai loro discendenti diretti. In mancanza di eredi l’intera eredità è devoluta allo Stato.

La legge riserva una quota legittima a favore dei figli, del coniuge vivente e dei genitori del de cuius (defunto). Le quote di legittima devono obbligatoriamente essere rispettate. Pertanto Lei può disporre liberamente solo della parte che non è vincolata alla quota di legittima. Nei casi più complicati è consigliabile rivolgersi a un notaio o a un avvocato.

Perché dovrei fare un testamento?

Le disposizioni della legge sono sufficienti se Lei intende tenere in considerazione solo gli eredi legali (o legittimi) e non vuole prendere altre disposizioni al di là di questo. Un testamento è invece necessario se Lei desidera disporre ufficialmente a chi e come tramandare parte dei suoi beni. Con un testamento evita qualunque malinteso o eventuali liti ereditarie.

Amici o organizzazioni possono essere istituiti come beneficiari. Inoltre Lei può nominare tra le persone di Sua fiducia un esecutore testamentario incaricato di amministrare e ripartire l’eredità e di destinare la parte disponibile (eredità meno quote di legittima) come più preferisce. L’attribuzione di una procura bancaria valida anche dopo il decesso non è considerato un atto di ultima volontà e non sostituisce in nessun caso il testamento.

Il testamento olografo

Il testamento olografo è il modo più semplice per il testatore di esprimere in modo vincolante le proprie volontà. In questo caso le ultime disposizioni devono essere scritte interamente di suo pugno dal testatore, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno di stesura nonché la firma. Inoltre la Sua identità e le Sue volontà devono essere espresse comprensibilmente per non dare adito a dubbi. Gli eredi e le persone o istituzioni beneficiarie figuranti nell’atto vanno specificati nel modo più completo possibile (con nome e indirizzo).

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è quello redatto da un pubblico ufficiale – il più delle volte un notaio – in presenza di due testimoni capaci d’intendere e volere. Non sono ammessi testimoni e pubblici ufficiali con un legame di stretta parentela con il testatore o che sono presi in considerazione nel testamento.

Conservazione, modifica e revoca

La migliore soluzione è depositare gratuitamente il testamento olografo o pubblico presso il proprio Comune di domicilio. Un testamento può essere modificato, revocato o distrutto in qualunque momento, prestando particolare attenzione alla forma.

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